Alla spesa di lire 46.100.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;81~art3 · fonte del testo