Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nella legge 3 febbraio 1949, n. 31, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49. La presente legge entrera' in vigore il giorno Successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 15 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-26;133~art2 · fonte del testo