Il contributo di cui all'articolo 1 e' finalizzato all'adempimento delle obbligazioni residue ed in essere dell'IBI che non abbiano potuto trovare soddisfacimento sulle disponibilita' di bilancio dell'Istituto o sulle somme provenienti da altre fonti. A tal fine sono prese in considerazione unicamente le obbligazioni contratte dall'IBI in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1988. Il contributo e' destinato a permettere il soddisfacimento, in via prioritaria, dei crediti vantati dal personale dipendente, anche se gia' cessato dal servizio, a titolo di remunerazioni non corrisposte, di indennita' di licenziamento e di altri contributi ed indennita' spettanti. Il contributo di cui all'articolo 1 e' erogato in piu' soluzioni dopo verifica dell'effettiva destinazione delle somme via via corrisposte al soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti del personale dipendente e degli altri creditori secondo le priorita' indicate al comma 3 del presente articolo. La verifica di cui al comma 4 e' compiuta dalle competenti autorita' italiane che a tal fine tengono periodiche consultazioni con i rappresentanti dell'IBI.

Testo vigente dal 15 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;429~art2 · fonte su Normattiva