[1]Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
[2]A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
