[1]Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

[2]A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art114 · fonte su Normattiva