[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge: Art 1.
[4]All'Opera nazionale per i ciechi civili e' concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ad minorati della vista.
Testo vigente dal 14 luglio 1961
