L'Unione italiana ciechi ha facolta' di imporre ai minorati della vista residenti, nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera nazionale ciechi civili, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri uffici d'assistenza.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;589~art1 · fonte del testo