E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la concessione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti che provvedono all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei sordomuti bisognosi, da utilizzare per gli scopi che saranno indicati dal Ministero medesimo. Il Ministero dell'interno provvede al controllo sull'impiego delle sovvenzioni concesse.

Testo vigente dal 14 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-20;547~art3 · fonte del testo