A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e' assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826. L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti al nucleo familiare povero, sia erogato un sussidio mensile di non meno di lire 5.000.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;65~art1 · fonte su Normattiva