All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate comprese nel 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;98~art2 · fonte del testo