All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate comprese nel 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
