Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro. Il contributo sara' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente postale intestato al predetto comitato. I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti dal presidente o, per sua delega, da un membro del comitato. Al termine della gestione, gli interessi maturati e la eventuale disponibilita' residuata sul cennato conto corrente, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.

Testo vigente dal 23 giugno 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-06;340~art2 · fonte su Normattiva