Per l'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzato un contributo di 600.000.000 di lire al Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia. I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento del presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate. Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dall'articolo 56 della legge di contabilita' di Stato e successive modificazioni.

Testo vigente dal 17 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-07-04;505~art5 · fonte su Normattiva