All'onere derivante dal precedente art. 1, che fara' carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-1950, viene provveduto destinando una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-14;156~art2 · fonte del testo