All'onere di lire 20.000.000 di cui al precedente art. 1 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio dell'esercizio 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 marzo 1955
