All'onere di lire 20.000.000 di cui al precedente art. 1 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio dell'esercizio 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;114~art2 · fonte del testo