In adempimento al disposto di cui all'art. 81 della Costituzione, il contributo di cui all'articolo precedente e' prelevato dalla maggiore entrata di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1 luglio 1948-30 giugno 1949.
Testo vigente dal 16 luglio 1949
