La spesa di cui al precedente articolo gravera' sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e verra' fronteggiata mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 190 del predetto stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-08;123~art2 · fonte del testo