Alla maggiore spesa di complessive lire 13.000.000 annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3086~art2 · fonte del testo