[1]Art 2.

[2]Per la corresponsione del contributo di cui all'art. 1 e' costituito presso la Camera agrumaria un fondo di lire trenta milioni, mediante pagamento di pari somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio. Allo stesso fondo affluisce l'assegnazione di lire quindici milioni deliberata per il medesimo scopo dal Governo della Regione siciliana sul proprio bilancio. Il rendiconto della gestione deve essere presentato, per l'approvazione, al Ministro per l'industria e per il commercio ed all'Assessorato per l'industria e il commercio della Regione siciliana, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 29 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-09;1017~art2 · fonte del testo