La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio va determinata dividendo per il quantitativo accertato ai sensi dell'art. 1 come prodotto nella campagna 1947-48, il totale ammontare del fondo predetto, detratto l'importo di cinquanta centesimi per ogni chilogrammo di citrato di calcio a titolo di rimborso delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 29 dicembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-09;1017~art3 · fonte del testo