La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio va determinata dividendo per il quantitativo accertato ai sensi dell'art. 1 come prodotto nella campagna 1947-48, il totale ammontare del fondo predetto, detratto l'importo di cinquanta centesimi per ogni chilogrammo di citrato di calcio a titolo di rimborso delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 29 dicembre 1950
