All'onere di lire 25 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede con le disponibilita' risultanti dal precedente articolo 4 e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5833 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;227~art5 · fonte su Normattiva