All'onere annuo di lire 37 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sara' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2112 (lire 12 milioni), n. 2581 (lire 5 milioni) e n. 3071 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del. Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Testo vigente dal 20 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;812~art4 · fonte del testo