In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento, a norma delle vigenti disposizioni ai fini previdenziali, dei periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti da contribuzioni, e' concesso da parte dello Stato, salvo conguaglio, un anticipo a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.

Testo vigente dal 27 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-27;1180~art1 · fonte del testo