Riordinamento della previdenza marinara

Art. 43 — Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione

I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente articolo 13 purche':

  • a)durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione;
  • b)i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art43 · fonte su Normattiva