Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo e' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai vari bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-1950 (quinto provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;954~art2 · fonte del testo