E' autorizzata la spesa di lire 67.000.000, per far fronte agli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 1. Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con le leggi 18 aprile 1950, n. 254, e 10 agosto 1950, n. 658, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50 (terzo ed ottavo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 10 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;209~approvazione-art2 · fonte del testo