Art. 3
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi in ragione d'anno, si fara' fronte per l'anno 1983 mediante riduzione dei capitoli 4005 (lire 9 miliardi), 4011 (lire 13 miliardi e 830 milioni), 4031 (lire 7 miliardi e 340 milioni) e 4051 (11 miliardi e 830 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 9 ottobre 2010
