Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo e' attribuita, a seconda dell'entita' del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennita' giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Testo vigente dal 27 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;563~art2 · fonte del testo