Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonche' le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 27 luglio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-09;563~art3 · fonte del testo