L'esecuzione delle opere e' dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti dell'art. 71 e seguenti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1878, n. 5188. Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447. I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia, medesima per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.
Testo vigente dal 11 gennaio 1960
