Art. 326
[1]Per la costruzione delle case la pubblica utilita' viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal Ministro per le comunicazioni.
[2]Le costruzioni stesse, previa l'approvazione suddetta, possono, con decreto del Ministro per le comunicazioni, essere dichiarate urgenti, e indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
[3]Lo leggi, i decreti o le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, sono estese alle espropriazioni occorrenti per le costruzioni in parola.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva