Art. 326

[1]Per la costruzione delle case la pubblica utilita' viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal Ministro per le comunicazioni.

[2]Le costruzioni stesse, previa l'approvazione suddetta, possono, con decreto del Ministro per le comunicazioni, essere dichiarate urgenti, e indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

[3]Lo leggi, i decreti o le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, sono estese alle espropriazioni occorrenti per le costruzioni in parola.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art326 · fonte su Normattiva