Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate:

  • a)le caratteristiche e la foggia delle uniformi e dei singoli oggetti di vestiario;
  • b)le categorie del personale tenute ad indossarli;
  • c)la durata dei singoli oggetti di vestiario. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sara' determinata l'aliquota degli addebiti a carico del personale per anticipata fornitura in sostituzione di divisa o altri oggetti di vestiario deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali e' stato fornito delle uniformi.

Testo vigente dal 2 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1315~art3 · fonte del testo