Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle disposizioni regolamentari, e' tenuto ad indossare la divisa o particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi cui e' addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di vestiario:

  • a)a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro (camiciotti, tute, vestaglie, ecc.);
  • b)col concorso di un terzo della spesa a carico degli interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme. La quota di cui alla lettera b) potra' essere rimborsata in tutto o in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora - al termine del prescritto periodo d'uso - risulti che il personale abbia saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di vestiario ad esso forniti.

Testo vigente dal 2 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1315~art1 · fonte del testo