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I titolari di farmacia, assegnata in applicazione della legge 8 aprile 1954, n. 104, e dei decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, e gia' titolari di farmacia di diritto reale, potranno godere per un decennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di tutte le disposizioni previste dagli articoli 375, 376 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Durante il decennio essi potranno godere dei benefici previsti dall'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.
Testo in vigore dal 19 agosto 1955 al 22 dicembre 2008
