I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.
Testo vigente dal 5 marzo 1956
I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.
Testo vigente dal 5 marzo 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-02-20;73~art4 · fonte del testo