Art. 7 — Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza
Le somme di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalita' fissate con decreto del Ministro delle finanze. Le eventuali disponibilita' del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
