Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, con la modificazione recata dalla legge 22 ottobre 1959, n. 938, si applicano anche per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1959-60. Il limite di spesa complessivo, previsto dall'art. 2 della citata legge 26 dicembre 1958, n. 1119, e' elevato a lire 700 milioni.

Testo vigente dal 18 giugno 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-05-30;539~art1 · fonte del testo