Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura, massima di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 800 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi al conferimento anche gli oli di oliva di pressione sino a 12 gradi di acidita'.

Testo vigente dal 5 maggio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-14;303~art2 · fonte del testo