Con decorrenza 1 gennaio 1950 lo Stato ha diritto di partecipare ai prodotti netti delle ferrovie concesse ogni qualvolta questi eccedano il 6 per cento della parte tuttora esistente del capitale azionario approvato dal Governo quando sia concessionaria una societa' anonima e negli altri casi del capitale investito nell'azienda ferroviaria, da riconoscersi dal Governo come equivalente a capitale azionario. La partecipazione dello Stato sara' nella misura della meta' della eccedenza. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sarannostabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art11 · fonte del testo