E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1950-51 nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 509 e 510 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Testo vigente dal 19 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;602~art14 · fonte del testo