Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della presente legge si intendono per « alloggi », i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
