Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Nell'anbito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
