Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
- Art. 1 — Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono
- Art. 2 — Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette
- Art. 3 — Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
- Art. 4 — Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale
- Art. 5 — Definitività dei tributi e diritti corrisposti
- Art. 6 — Limite temporale per l'applicazione del condono