Art. 2 — Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono di materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo. La norma denunziata da' luogo infatti ad una evidente disparità di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge, e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perché i loro accertamenti non sono stati definiti; e tale disparità non è sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applicazione del condono.
Art. 2 Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1458~art2 · fonte su Normattiva