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All'onere di lire 5.000 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 marzo 1984 al 22 dicembre 2008
