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Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio puo' autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalita'. Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, puo' autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalita'. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, sono sostituiti dai seguenti: "Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a L. 20.000. Nessun socio puo' sottoscrivere una quota superiore a L. 2.000.000, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale importo".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994
