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L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' - ICIPU - e' fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP -, con effetto dal decimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980, approvate dai rispettivi consigli di amministrazione. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio arbitrale composto da tre membri, designati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia, dall'assemblea dei partecipanti del CREDIOP e dagli enti partecipanti all'ICIPU che non siano titolari di quote del capitale del CREDIOP, approva il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali integrate dalle opportune valutazioni. Le spese arbitrali sono a carico del CREDIOP. Alla fusione si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994
