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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e' modificato come segue: "Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso puo' inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonche' verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte. Il Consorzio effettua altresi' finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire l'esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonche' a imprese esercenti la locazione finanziaria. I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti. Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facolta' di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso puo' inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. Il Consorzio puo' costituire fondi di investimenti di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile ed assumere partecipazioni in enti pubblici e societa' private, in Italia e all'estero; esso puo' inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari". L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - Il Consorzio al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per l'esercizio della sua attivita' puo', previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie. Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa". Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative, concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore della presente legge. I privilegi o le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalita' o annotamento. Parimenti conservano la loro validita' le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1981-02-10;23~art12 · fonte del testo