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Lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, da approvarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinera' il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalita' dei trasferimenti di quote e disciplinera' gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio. Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonche' l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'. E' inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-10;23~art13 · fonte del testo