Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35. Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunichera', conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonche' ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi. La Banca d'Italia ha facolta', nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario. La Banca d'Italia ha inoltre facolta' di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza. E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994
