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L'articolo 6 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'assessore per l'industria e per il commercio della regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia. Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183. L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-10;23~art5 · fonte su Normattiva