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L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna. L'Istituto e' anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni. Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183. L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994
